don Mario Proietti, C.PP.S.

Due palmi sopra il cuore

Discernere il presente con lo sguardo della fede

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Che cosa significa restare sacerdote quando l’esercizio del ministero viene sospeso

Una domanda che mi è arrivata in questi giorni tocca un punto molto più profondo della singola vicenda dalla quale è nata. Davanti alla sospensione dal ministero di un sacerdote, qualcuno mi ha chiesto come sia possibile continuare a dire che quell’uomo è sacerdote se la Chiesa gli proibisce di celebrare, di esercitare il governo pastorale o di svolgere pubblicamente le funzioni proprie del ministero. La domanda è comprensibile, perché nella nostra esperienza ordinaria siamo abituati a identificare una realtà con il suo esercizio: se una persona non può più svolgere una determinata funzione, siamo portati a pensare che abbia cessato anche di possederla.

Nel sacramento dell’Ordine la questione è diversa, perché la Chiesa distingue ciò che accade sacramentalmente nell’ordinazione da ciò che riguarda l’esercizio ecclesiale del ministero. È una distinzione delicata, e proprio per questo merita di essere compresa senza trasformarla né in una giustificazione dell’indisciplina né nell’idea opposta secondo cui una sanzione canonica potrebbe cancellare ciò che Dio ha operato nel sacramento.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che l’Ordine, come il Battesimo e la Confermazione, imprime un carattere spirituale indelebile. L’ordinazione configura stabilmente il ministro a Cristo per il servizio della Chiesa e non viene conferita per un periodo determinato, come se fosse un incarico amministrativo revocabile quando cambiano le circostanze. Per questo un uomo validamente ordinato rimane sacerdote anche quando, per ragioni gravi, viene dispensato dagli obblighi dello stato clericale oppure gli viene proibito l’esercizio del ministero. Il Catechismo arriva a precisare che egli non può «ridiventare laico in senso stretto», perché il carattere ricevuto nell’ordinazione permane. (Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1581-1584)

Questa dottrina, però, non significa che il sacerdote possieda il ministero come una proprietà personale della quale possa servirsi indipendentemente dalla Chiesa.

Ed è forse qui che nasce gran parte della confusione.

L’ordinazione viene ricevuta nella Chiesa e per la Chiesa. Il Concilio Vaticano II, parlando dei presbiteri, afferma che essi partecipano realmente al sacerdozio di Cristo e sono consacrati per annunciare il Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino; nello stesso tempo precisa che, nell’esercizio della loro potestà, dipendono dai vescovi e sono inseriti nel corpo presbiterale. Il sacramento conferisce dunque una realtà che rimane, mentre il ministero che da essa nasce possiede fin dall’origine una forma ecclesiale e comunionale. (Lumen gentium, n. 28)

Questo permette di comprendere anche la disciplina della sospensione.

Il can. 1333 stabilisce che essa può proibire tutti o alcuni atti della potestà di ordine, tutti o alcuni atti della potestà di governo e l’esercizio di diritti o funzioni inerenti a un ufficio. La sanzione non pretende quindi di cancellare l’ordinazione ricevuta, perché il diritto della Chiesa non possiede il potere di rendere inesistente un sacramento validamente conferito. Interviene invece sul suo esercizio, precisamente perché il ministero ordinato non è una realtà privata e deve essere esercitato dentro l’ordine ecclesiale. (Codice di Diritto Canonico, can. 1333)

La distinzione tra essere sacerdote ed essere autorizzato a esercitare il ministero diventa allora essenziale.

Qualche volta, nel linguaggio comune, utilizziamo la formula «non è più prete» per indicare un sacerdote che ha lasciato il ministero o che è stato dimesso dallo stato clericale. È un’espressione comprensibile sul piano sociale e disciplinare, mentre sacramentalmente non è esatta. Quell’uomo non esercita più legittimamente il ministero sacerdotale secondo le condizioni stabilite dalla Chiesa; l’ordinazione ricevuta non viene però espunta dalla sua storia spirituale come si cancellerebbe un titolo da un registro.

La Chiesa custodisce questa distinzione con una precisione che può apparire sorprendente proprio perché vuole difendere contemporaneamente due beni: l’oggettività del sacramento e l’ordine della comunione ecclesiale.

Se bastasse una sanzione per cancellare l’Ordine, il sacramento dipenderebbe in ultima analisi da un atto amministrativo successivo. Se, al contrario, il carattere sacerdotale autorizzasse automaticamente qualsiasi forma di esercizio indipendente, verrebbe meno il carattere ecclesiale del ministero e ogni sacerdote potrebbe trasformare l’ordinazione in una sorta di autorizzazione permanente ad agire secondo il proprio giudizio.

La dottrina cattolica evita entrambe le conclusioni.

Un sacerdote sospeso conserva ciò che ha ricevuto nell’ordinazione e deve rispettare ciò che la Chiesa gli proibisce nell’esercizio. Questa tensione non è una contraddizione; nasce precisamente dal fatto che sacramento e missione ecclesiale sono intimamente uniti senza essere semplicemente sovrapponibili.

Lo si vede con particolare chiarezza nel sacramento della Penitenza. Normalmente, perché l’assoluzione sia valida, non basta che il ministro sia sacerdote: occorre anche che possieda la facoltà di esercitare quella potestà nei confronti del fedele che assolve. Il diritto canonico mostra quindi quanto seriamente la Chiesa consideri la dimensione ecclesiale dell’amministrazione sacramentale. Eppure, quando una persona si trova in pericolo di morte, il can. 976 stabilisce che ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di confessare, può assolvere validamente e lecitamente da qualsiasi peccato e censura. (Codice di Diritto Canonico, can. 976)

È un particolare di straordinaria bellezza teologica.

La Chiesa non può produrre nuovamente il sacerdozio in quel momento, perché esso era già stato conferito nell’ordinazione. Può invece permetterne l’esercizio nella situazione suprema nella quale è in gioco la salvezza di una persona. Il diritto manifesta così di essere al servizio del sacramento e della salus animarum: regola l’esercizio del ministero senza pretendere di creare o distruggere il carattere ricevuto.

Da qui si comprende anche perché una sospensione debba essere presa molto seriamente proprio da chi possiede una concezione alta del sacerdozio.

Se il sacerdote considera l’Ordine come appartenenza a Cristo per il servizio della Chiesa, la permanenza del carattere non può diventare il motivo per costruire un ministero personale parallelo. Sarebbe una strana conseguenza: utilizzare l’indelebilità del dono ricevuto per separarne l’esercizio dalla comunità ecclesiale alla quale quel dono era ordinato.

Il problema, allora, non si risolve chiedendosi semplicemente se un sacerdote sospeso «sia ancora sacerdote». La risposta sacramentale è chiara: l’ordinazione valida rimane. La domanda più esigente riguarda il modo nel quale quel carattere deve essere vissuto quando l’esercizio pubblico del ministero viene limitato o proibito.

Anche in una situazione simile il sacerdozio continua a segnare la persona e proprio per questo può trasformarsi in un luogo particolarmente doloroso di discernimento. Chi è stato ordinato non può semplicemente mettere tra parentesi ciò che ha ricevuto; nello stesso tempo non può dedurne un diritto all’esercizio indipendente dalla disciplina della Chiesa. Rimane sacerdote e proprio perché lo rimane è chiamato a interrogarsi sul rapporto tra il dono ricevuto, l’obbedienza e la comunione ecclesiale.

Questo permette anche di guardare alle sanzioni canoniche con una prospettiva meno mondana.

Siamo facilmente portati a immaginarle secondo la logica di un’organizzazione che espelle o sospende un proprio funzionario. La Chiesa possiede certamente un ordinamento giuridico e deve tutelare il bene della comunità, mentre nel caso del ministero ordinato la disciplina interviene dentro una relazione sacramentale che continua a esistere. Non si tratta quindi semplicemente di dire a qualcuno: «da oggi non appartieni più a questa realtà», perché l’Ordine ha impresso qualcosa che nessun decreto può cancellare.

La ferita può proprio per questo diventare più profonda.

Un sacerdote che non può esercitare il ministero porta ancora dentro di sé la configurazione ricevuta nell’ordinazione. La Chiesa, vietandogli determinati atti, non gli comunica che quella consacrazione non sia mai esistita; gli chiede di non esercitarla nelle forme proibite e, quando le condizioni lo consentono, di attraversare un cammino nel quale anche la disciplina possa diventare occasione di verità.

Questo non richiede di dichiarare automaticamente giusta ogni decisione disciplinare possibile. Anche gli atti di governo ecclesiastico sono atti umani e il diritto stesso prevede ricorsi e strumenti attraverso i quali una persona può chiedere che siano riesaminati. L’obbedienza cattolica non coincide con l’impossibilità di esporre ragioni o utilizzare i rimedi previsti dalla Chiesa. Significa piuttosto che la contestazione di un provvedimento continua a svolgersi dentro l’ordinamento ecclesiale e non trasforma il sacramento ricevuto in un mandato autonomo a proseguire comunque il proprio ministero.

È precisamente questa dimensione che rende il sacerdozio profondamente diverso da una professione.

Una professione può essere esercitata presso un’altra struttura quando viene meno il rapporto con il precedente datore di lavoro. Il ministero sacerdotale nasce invece da Cristo nella Chiesa, attraverso un sacramento che inserisce il presbitero dentro una comunione concreta e gli affida un servizio che non può essere separato dal Corpo ecclesiale senza deformarne il significato.

Per questo la dottrina del carattere indelebile, anziché ridurre l’importanza della comunione, la rende ancora più seria.

Il sacerdote non può dire che tutto sia finito quando viene sospeso, perché il sacramento permane; non può neppure concludere che nulla sia cambiato, perché la Chiesa gli ha realmente proibito l’esercizio del ministero secondo le condizioni stabilite dal provvedimento ricevuto. Deve abitare quella situazione nella verità, portando davanti a Dio una vocazione che continua a segnare la sua persona e lasciando che anche la prova interroghi il modo nel quale essa è stata vissuta.

Forse è questo il punto più profondo della domanda da cui siamo partiti.

Il sacramento dell’Ordine ci insegna che i doni di Dio possiedono una serietà che supera le nostre vicende personali. Dio non ritira semplicemente ciò che ha impresso attraverso il sacramento, mentre il dono ricevuto non diventa per questo una proprietà disponibile al nostro arbitrio. Rimane una chiamata, e proprio quando il suo esercizio attraversa una crisi può rivelare con maggiore chiarezza a chi appartiene davvero il ministero.

Il sacerdote è segnato per sempre da Cristo e proprio questa configurazione lo consegna alla Chiesa.

Tenere insieme queste due realtà permette di comprendere sia la grandezza dell’Ordine sia la gravità di una rottura della comunione, senza confondere il carattere sacramentale con l’autorizzazione canonica e senza immaginare che una pena ecclesiastica possa cancellare ciò che l’ordinazione ha impresso una volta per tutte.

È una distinzione teologica e canonica, certamente. Nella vita di un sacerdote può diventare qualcosa di molto più concreto: il luogo nel quale riscoprire che il ministero ricevuto non gli appartiene e che proprio il dono che rimane continua a chiamarlo alla comunione.

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