Cari amici, nelle discussioni sulla liturgia ritorna periodicamente un’affermazione che, proprio perché viene ripetuta con grande sicurezza, finisce per essere accolta come un dato storico ormai acquisito: san Pio V, promulgando nel 1570 il Messale Romano con la costituzione apostolica Quo primum, avrebbe stabilito che quella forma della Messa non potesse essere modificata da nessun Papa successivo e che ogni tentativo di sostituirla costituisse una violazione di un vincolo perpetuo imposto alla Chiesa.
La questione merita di essere affrontata con rispetto, perché nasce spesso dal desiderio sincero di difendere un patrimonio liturgico venerabile e dalla preoccupazione che la Tradizione possa essere trattata come materia disponibile alla volontà del momento. Proprio per questo, però, conviene sottrarla alle formule troppo rapide e tornare ai documenti, alla storia e alla natura dell’autorità liturgica nella Chiesa.
Quo primum contiene effettivamente un linguaggio molto forte. San Pio V stabilisce che il Messale da lui promulgato venga adottato nelle chiese di rito romano, preservando le tradizioni liturgiche che potevano vantare almeno duecento anni di uso legittimo. Ordina inoltre che nulla venga aggiunto, sottratto o modificato al nuovo Messale e impiega formule giuridiche destinate a garantirne la stabilità nel tempo.
Non serve attenuare questo dato per sostenere una determinata tesi. Il Papa voleva realmente dare alla Chiesa latina una disciplina liturgica stabile dopo il Concilio di Trento, superando una situazione nella quale circolavano messali e usi differenti, alcuni di venerabile antichità, altri assai meno solidi. Il suo intervento aveva quindi una funzione di unificazione, di tutela della liturgia romana e di difesa dalle modifiche arbitrarie.
Il problema nasce quando da questa volontà di stabilità si passa a una conclusione ulteriore: Pio V avrebbe sottratto il Messale all’autorità dei Pontefici futuri. È qui che occorre distinguere.
Una disposizione ecclesiastica può essere promulgata con l’intenzione di durare stabilmente e può essere accompagnata da formule che ne dichiarano la validità perpetua. Questo non significa che il legislatore possa impedire all’autorità competente futura di intervenire nella medesima materia quando ne possiede la stessa potestà.
Il punto diventa ancora più evidente quando guardiamo alla storia concreta del Messale romano. Il libro liturgico utilizzato nel XX secolo da chi oggi parla comunemente di “Messale di san Pio V” non era materialmente identico all’edizione del 1570. Nel corso dei secoli i Pontefici intervennero sulla liturgia, modificarono calendari, rubriche, testi e celebrazioni, introducendo riforme che entrarono nelle successive edizioni del Messale.
Il dato forse più significativo è molto vicino al Concilio Vaticano II. Pio XII riformò la Veglia pasquale e successivamente l’intera Settimana Santa, modificando riti che appartenevano alla tradizione liturgica ricevuta. San Giovanni XXIII promulgò poi nel 1962 una nuova edizione tipica del Messale Romano, quella stessa edizione che decenni più tardi Benedetto XVI avrebbe autorizzato in forma più ampia con Summorum Pontificum.
Questo dovrebbe già suggerire prudenza quando si identifica il Messale del 1962 semplicemente con quello “immutabile” promulgato nel 1570.
Benedetto XVI stesso adopera una formula molto precisa: parla del Messale «promulgato da san Pio V e nuovamente edito dal beato Giovanni XXIII». In quelle poche parole è racchiusa una lunga storia di continuità e sviluppo. Il Messale appartiene alla tradizione di san Pio V e, proprio perché appartiene alla vita liturgica della Chiesa, ha conosciuto l’intervento dell’autorità ecclesiale nel corso dei secoli.
La Tradizione cattolica funziona in questo modo molto più spesso di quanto le nostre contrapposizioni lascino immaginare. Riceve, custodisce, sviluppa e, quando è necessario, riforma. La stabilità non coincide con l’immobilità materiale di ogni forma. Se così fosse, dovremmo considerare problematiche anche le riforme anteriori al Vaticano II, compiute da Pontefici la cui fedeltà alla Tradizione nessuno seriamente mette in dubbio.
Paolo VI, promulgando nel 1969 il Messale rinnovato secondo le disposizioni del Concilio Vaticano II, ricordò esplicitamente questa storia. Richiamò il Messale promulgato da san Pio V come uno dei grandi frutti del Concilio di Trento, ne riconobbe il valore nella vita della Chiesa per quattro secoli e collocò la riforma successiva dentro un processo che aveva già conosciuto gli interventi di Pio XII.
Questo passaggio è importante perché evita una rappresentazione troppo semplice nella quale esisterebbero, da una parte, il Messale immutabile della Tradizione e, dall’altra, un Messale completamente nuovo nato nel 1969. La storia reale è più articolata.
Esiste una tradizione liturgica romana molto antica, cresciuta nei secoli, ordinata e unificata con particolare forza dopo il Concilio di Trento, successivamente modificata in diversi momenti e sottoposta a una riforma molto più ampia dopo il Vaticano II.
Si può discutere, e credo sia legittimo farlo, sulla qualità di determinate scelte compiute durante questa storia. Si può domandare se alcuni elementi della riforma postconciliare abbiano raggiunto gli scopi desiderati. Si può riconoscere che certe applicazioni abbiano prodotto impoverimenti, che alcune semplificazioni siano state eccessive, che la ricezione del nuovo Messale sia stata accompagnata in diversi luoghi da arbitri che il Concilio non aveva mai autorizzato. Si può anche comprendere l’attaccamento spirituale di molti fedeli alla forma liturgica precedente.
Tutte queste questioni meritano ascolto.
Un’altra cosa è sostenere che un Papa non possieda giuridicamente la potestà di intervenire nella disciplina liturgica perché un predecessore avrebbe vincolato per sempre l’intera Chiesa. Una simile tesi, portata alle sue conseguenze, finirebbe per creare un singolare paradosso ecclesiologico: il Papa che possiede l’autorità per promulgare una disciplina liturgica avrebbe anche il potere di sottrarre quella stessa materia alla potestà dei propri successori.
A quel punto Pio V non avrebbe semplicemente regolato la liturgia della Chiesa del suo tempo; avrebbe limitato in anticipo l’autorità petrina dei secoli successivi. È difficile conciliare questa interpretazione con il modo in cui la Chiesa ha sempre compreso la propria disciplina.
Le formule giuridiche di perpetuità presenti negli atti pontifici vanno lette secondo il linguaggio e la funzione propria di quel genere documentario. Esprimono la volontà che una legge non sia provvisoria, che non decada automaticamente con la morte del Pontefice che l’ha promulgata e che rimanga in vigore fino a quando l’autorità competente non disponga diversamente. Non significano che quella legge diventi irreformabile.
Altrimenti una parte considerevole della legislazione ecclesiastica dei secoli passati sarebbe ancora oggi intangibile per il semplice fatto di essere stata promulgata con formule analoghe.
Qui tocchiamo un punto che va oltre la storia del Messale. La fedeltà alla Tradizione diventa fragile quando ha bisogno di costruire argomenti storicamente o giuridicamente più forti di ciò che la Chiesa stessa ha affermato. Il valore della liturgia romana precedente alla riforma non ha bisogno della tesi secondo cui Quo primum avrebbe incatenato tutti i Pontefici futuri.
Quel rito possiede una dignità reale per la sua storia, per i santi che lo hanno celebrato, per la fede che ha espresso, per la sua capacità di formare generazioni di cristiani e per il patrimonio spirituale che continua a custodire.
Proprio Benedetto XVI, quando nel 2007 ampliò la possibilità di celebrare secondo il Messale del 1962, fondò la propria decisione sul valore venerabile e antico di quella forma liturgica e sul fatto che essa non fosse stata giuridicamente abrogata. Non disse che Paolo VI non avrebbe avuto il potere di abrogarla. La distinzione è decisiva.
Con Summorum Pontificum, Benedetto XVI stabilì una disciplina secondo la quale il Messale del 1962 poteva essere utilizzato come forma straordinaria dell’unico rito romano. Nel 2021 Papa Francesco, attraverso Traditionis custodes, modificò profondamente quella disciplina, affidando al vescovo diocesano la regolamentazione dell’uso del Messale precedente alla riforma e indicando nei libri liturgici promulgati da Paolo VI e Giovanni Paolo II l’espressione normativa della lex orandi del Rito Romano.
Si possono valutare pastoralmente queste decisioni in modi differenti e si possono discutere i loro effetti sulla vita dei fedeli. La successione stessa delle norme mostra comunque un dato fondamentale: la disciplina dell’uso dei libri liturgici appartiene all’autorità della Chiesa e può essere regolata diversamente nel corso del tempo.
La questione cattolica più profonda, allora, non consiste nel trovare un documento del passato con il quale neutralizzare l’autorità del presente. Consiste nel comprendere come l’autorità ecclesiale debba esercitarsi dentro la Tradizione ricevuta. È una domanda molto più impegnativa.
Un Papa possiede la potestà di intervenire sulla disciplina liturgica e, proprio perché questa potestà è ecclesiale, non la esercita come proprietario della liturgia. La liturgia lo precede, appartiene alla Chiesa e custodisce una memoria che nessun Pontefice può trattare come materiale arbitrariamente disponibile.
Il potere di riformare non equivale quindi al diritto di inventare.
Qui le preoccupazioni di molti fedeli legati alla tradizione liturgica incontrano una questione autentica. La storia della liturgia domanda rispetto, continuità, prudenza e consapevolezza che ogni modifica tocca un linguaggio attraverso il quale generazioni di cristiani hanno pregato e sono state formate nella fede.
La risposta a questa esigenza, però, non può consistere nella costruzione di una irreformabilità che la storia stessa smentisce.
La grande lezione di Quo primum mi sembra un’altra. San Pio V comprese che la liturgia non poteva essere lasciata alla creatività dei singoli celebranti e intervenne con forza perché la Chiesa romana avesse una forma comune, riconoscibile e custodita dall’autorità apostolica. In questo senso il documento conserva una sorprendente attualità: la liturgia appartiene alla Chiesa e nessun sacerdote ne è proprietario.
Proprio questo principio permette di leggere anche le riforme successive. Se il singolo celebrante non può modificare la liturgia secondo la propria sensibilità, è perché l’autorità sulla liturgia appartiene alla Chiesa. E se appartiene alla Chiesa, essa viene esercitata attraverso coloro ai quali Cristo ha affidato il ministero di custodirne la comunione.
La domanda decisiva diventa allora quella che accompagna tutto il nostro percorso sulla liturgia: in che modo questa autorità serve ciò che ha ricevuto?
È qui che deve svolgersi un discernimento cattolico serio, libero sia dalla fantasia di poter ricostruire la liturgia secondo il gusto contemporaneo sia dalla convinzione che la fedeltà esiga di fermare la storia a un’edizione del Messale.
La Tradizione è più grande di entrambe queste tentazioni.
San Pio V non ci ha consegnato l’immagine di una Chiesa incapace di intervenire sulla propria disciplina liturgica. Ci ha consegnato l’immagine di una Chiesa consapevole che il culto divino è una cosa troppo seria per essere abbandonata all’arbitrio.
Forse è proprio da qui che possiamo ancora imparare qualcosa. Custodire la liturgia non significa imbalsamarla e riformarla non significa possederla. In entrambi i casi essa rimane un dono ricevuto, sul quale l’autorità della Chiesa è chiamata a esercitare un servizio che sarà tanto più autentico quanto più saprà riconoscere di essere, essa stessa, sotto il giudizio del mistero che celebra.
Fonti essenziali
San Pio V, Costituzione apostolica Quo primum, 1570.
San Paolo VI, Costituzione apostolica Missale Romanum, 3 aprile 1969.
Benedetto XVI, Lettera apostolica Summorum Pontificum, 7 luglio 2007, e Lettera ai Vescovi che la accompagna.
Francesco, Lettera apostolica Traditionis custodes, 16 luglio 2021, e Lettera ai Vescovi che la accompagna.
Concilio Vaticano II, Costituzione Sacrosanctum Concilium, in particolare nn. 21-23.
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