
Cari amici, dopo aver preso atto che per la Fraternità San Pio X “nulla era cambiato”, mi ero riproposto di non perdere altro tempo dietro alle sue pretese, sostenute da una militanza partigiana molto attiva e ben organizzata. Ieri, la Casa generalizia ha però comunicato di avere presentato un ricorso preliminare contro il decreto del Dicastero per la Dottrina della Fede del 2 luglio. La notizia richiede qualche considerazione.
Il contenuto del ricorso non è stato pubblicato. Non sappiamo quali argomenti giuridici siano stati sviluppati, quali vizi del decreto siano stati contestati e quale richiesta precisa sia stata formulata. Sarebbe quindi scorretto entrare nel merito di un testo che non conosciamo. Sappiamo soltanto quanto riferisce il comunicato: il ricorso è stato presentato l’11 luglio allo stesso Dicastero, secondo i cann. 1734 e seguenti del Codice di diritto canonico. La Fraternità dichiara così di voler esercitare il diritto riconosciuto a chi ritenga di essere stato leso da un atto amministrativo.
Il gesto merita attenzione. Nei giorni successivi alle consacrazioni episcopali, molti sostenitori della Fraternità hanno contestato violentemente il prefetto, ne hanno screditato l’autorevolezza e hanno rappresentato il Dicastero come un organismo ideologico privo della capacità di giudicare la vicenda. Ora la Casa generalizia si rivolge proprio a quel Dicastero e gli chiede di riesaminare il decreto.
Non si tratta di una circostanza marginale. Chi presenta un ricorso riconosce che l’autorità alla quale si rivolge possiede una competenza giuridica reale sulla materia. Può ritenere ingiusta la decisione e chiederne la revoca. Non può continuare a rappresentare quell’autorità come totalmente irrilevante nei propri confronti.
Questo dovrebbe far riflettere quanti, nel tentativo di giustificare una decisione gravissima, hanno cercato di spostare l’attenzione dalle consacrazioni compiute senza mandato pontificio alla presunta mancanza di autorevolezza di coloro che le hanno giudicate.
La stessa considerazione vale per il Codice di diritto canonico del 1983. La Fraternità invoca i cann. 1734 e seguenti per ottenere il riesame del decreto e richiama il can. 1353 per affermare che il ricorso produce un effetto sospensivo. Il canone stabilisce effettivamente che l’appello o il ricorso contro una sentenza o un decreto che infligga o dichiari una pena ha effetto sospensivo.
Il Codice, però, non è un catalogo dal quale prendere le norme favorevoli e ignorare quelle scomode. Invocarne le garanzie significa riconoscerlo come l’ordinamento vigente che disciplina questa controversia. Lo stesso Codice che tutela il diritto di ricorrere regola la missione canonica, l’esercizio del ministero e la liceità degli atti sacramentali.
L’effetto sospensivo riguarda l’esecuzione della pena durante l’esame del ricorso. Non equivale alla dichiarazione di invalidità del decreto e non anticipa l’esito del procedimento. Non conferisce ai nuovi vescovi una missione canonica che non hanno ricevuto. Non rende lecito ciò che è stato compiuto contro la volontà espressa del Romano Pontefice.
Nel comunicato, l’effetto sospensivo viene posto immediatamente in primo piano. La scelta è comprensibile dal punto di vista comunicativo. Dopo aver ripetuto ai fedeli che “nulla è cambiato”, occorre rassicurarli e impedire che il decreto produca domande serie nelle loro coscienze. La pendenza del ricorso permette di presentare la questione come ancora aperta.
I tempi della burocrazia ecclesiastica potrebbero favorire questa narrazione. Un procedimento lungo consentirebbe di ripetere per mesi che la pena è sospesa e che Roma sta ancora esaminando il caso. La durata del procedimento non trasformerebbe la sospensione in assoluzione. Potrebbe però consolidare tra i fedeli l’impressione che il decreto sia privo di efficacia.
Resta un aspetto che merita rispetto e che dovrebbe essere considerato soprattutto da quanti si sono precipitati a giudicare il Santo Padre: la forma assunta dal procedimento.
La Fraternità aveva chiesto un incontro diretto con Leone XIV e attendeva una sua decisione personale. Se il Romano Pontefice avesse emanato personalmente un decreto definitivo, contro quell’atto non sarebbe stato possibile presentare appello o ricorso. Il can. 333 §3 stabilisce infatti che contro una sentenza o un decreto del Papa non si dà appello né ricorso.
Il decreto è stato invece emanato dal Dicastero. Questo ha conservato agli interessati la possibilità di utilizzare i rimedi previsti dal diritto. Non possiamo affermare che il Papa abbia scelto consapevolmente questa forma proprio per ottenere tale risultato. Possiamo riconoscere un dato oggettivo: il procedimento seguito non ha chiuso ogni porta. L’autorità della Chiesa ha pronunciato un giudizio grave e ha lasciato agli interessati lo spazio giuridico per contestarlo.
Anche questa può essere letta come una forma di paternità. Il padre non rinuncia alla propria autorità e non finge che la disobbedienza non sia avvenuta. Offre al figlio la possibilità di essere ascoltato secondo giustizia. La FSSPX ha scelto di utilizzare questa possibilità. È un suo diritto. Il ricorso non cancella la realtà: le consacrazioni sono state compiute senza mandato pontificio, i nuovi vescovi non possiedono missione canonica e l’esercizio del ministero resta segnato dall’illiceità.
Rileggere la condotta del Papa in questa luce potrebbe essere salutare per molti fedeli disorientati dal mancato incontro. In quei giorni qualcuno aveva osservato con sarcasmo che Leone XIV aveva incontrato molte persone, perfino una donna presentata come “vescova”, senza ricevere la “povera Fraternità”.
Il paragone era inconsistente. Un’udienza non avrebbe sostituito il giudizio canonico e una decisione personale del Pontefice avrebbe potuto chiudere la strada al ricorso che oggi la Fraternità considera tanto importante. Ciò che veniva rappresentato come mancanza di paternità ha lasciato aperto uno spazio giuridico che ora la stessa FSSPX utilizza.
La Fraternità chiede dunque giustizia all’autorità della Chiesa, invocando il diritto della Chiesa. È un gesto più eloquente di molti proclami. Dimostra che non era vero che nulla è cambiato, che Roma non è irrilevante e che il Codice del 1983 viene riconosciuto come vincolante quando serve a tutelare la propria causa.
Sarebbe auspicabile, ora, che questo riconoscimento non restasse limitato ai canoni favorevoli. La comunione ecclesiale non si costruisce scegliendo quali atti del Papa accettare e quali norme applicare. Essa richiede di riconoscere nell’autorità un elemento costitutivo dell’unità visibile della Chiesa.
Per buona pace di tutti, auspichiamo anche che non venga rinviato alle calende greche ciò che può essere chiarito e reso noto senza indugio. Ne va della salus animarum, che impone alla prudenza pastorale di indicare con chiarezza il bene e il male quando sono ormai evidenti, senza lasciare che il nemico delle anime continui a pescare nelle acque torbide dell’incertezza e della confusione.
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